Termini e condizioni generali per gli e-commerce

Eccoci tornati dopo qualche mese di stop dovuto all’accumulo di lavorazioni e di progetti da sviluppare che ci hanno, nostro malgrado, impedito di trovare il tempo per il nostro mensile appuntamento con il blog di BASE315.

Quest’oggi parliamo di commercio online ed, in particolare, dei termini e delle condizioni generali da predisporre ed inserire nel nostro e-commerce.

Spesso coloro che decidono di dedicarsi alla vendita online e realizzano ( o si fanno realizzare) un e-commerce sottovalutano un aspetto molto importante: la vendita online concettualmente non differisce di molto dalla vendita in un negozio fisico.

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Ciò che cambia e che la rende una peculiare forma di vendita è il mezzo attraverso il quale viene realizzata.
Pertanto, al pari di quest’ultima, è necessario che prima della conclusione del processo di acquisto (e quindi prima che il contratto si perfezioni), l’acquirente sia stato adeguatamente informato dei termini e delle condizioni generali del medesimo: in parole povere, all’acquirente deve essere reso noto il contenuto del contratto che sta per sottoscrivere e che regola i rapporti instaurandi con il venditore.

Ovviamente, perché tali condizioni siano vincolanti tra le parti, è necessario non solo che l’acquirente le abbia lette ma anche che le abbia espressamente accettate prima della conclusione del contratto.

Per tale motivo, viene normalmente inserita una check da spuntare con la quale l’utente dichiara di aver preso visione e di accettare espressamente i termini e le condizioni generali della vendita in atto (contenute in una pagina linkata dal testo della check).

La normativa di riferimento è costituita dal Codice del Consumo, dal d.lgs n. 70 del 2003 (con il quale è stata recepita la direttiva CE in materia di commercio elettronico) e, ovviamente, dal Codice Civile.

1) A chi si applica la normativa la normativa in materia di commercio elettronico?

Il d. lgs. n. 70 del 2003 si applica ai servizi della società dell’informazione forniti da un prestatore stabilito sul territorio italiano, tenendo presente che per “servizi della società dell’informazione” si intendono le attività economiche svolte in linea on-line.

La suindicata normativa, infatti, mira a disciplinare l’acquisto di beni e/o servizi attraverso le c.d. vetrine virtuali (gli e-commerce appunto), ovvero quei siti web che offrono beni e/o servizi in vendita a condizioni contrattuali standard, non oggetto di negoziazione individuale.

2) Quali caratteristiche devono aver le condizioni generali di vendita?

Non rientrando nella logica di un e-commerce il meccanismo nella trattativa tra le parti, è tanto più indispensabile che i termini e le condizioni di vendita siano comprensibili, esaustivi e facilmente individuabili.
Occorre, infatti, tener presente che l’art. 1341 del c.c. dispone che “Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto, questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza”.
In un’eventuale controversia non saranno, pertanto, opponibili all’acquirente clausole che il medesimo non conosceva o non avrebbe potuto conoscere, nel momento in cui il contratto si è concluso.

In parole povere: se il venditore predispone accuratamente le clausole che disciplinano il suo commercio online, le redige in modo che siano facilmente comprensibili ed inserisce nel processo di acquisto (prima che il medesimo sia concluso) una check da flaggare da parte dell’acquirente contenente un link ai termini e alle condizioni generali di vendita queste condizioni saranno verosimilmente opponibili a colui che ha effettuato l’acquisto.
Poco importa che quest’ultimo non si prenda la briga di leggerle con la dovuta attenzione, perché il medesimo era stato effettivamente messo nella condizione di conoscerle.

Se, al contrario, il titolare non predispone debitamente tali condizioni ovvero le inserisce in una pagina del sito web non facilmente individuabile o raggiungibile, l’opponibilità di tali condizioni all’acquirente è tutt’altro che scontata.

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3) Quali informazioni devono essere obbligatoriamente inserite nelle condizioni generali?

Se state per intraprendere un’attività di commercio online, le norme che dovete tenere a mente per avere un quadro il più possibile esaustivo delle informazioni da inserire obbligatoriamente sul vostro sito web sono le seguenti:

a) In base a quanto disposto dall’art. 7 del D. lgs n. 70 del 2003, il prestatore di servizi (nel nostro caso il venditore), oltre ad eventuali obblighi informativi previsti ad hoc per beni e servizi specifici, deve “rendere facilmente accessibili, in modo diretto e permanente, ai destinatari del servizio e alle Autorità competenti le seguenti informazioni:

  • il nome, la denominazione o la ragione sociale;
  • il domicilio o la sede legale;
  • gli estremi che permettono di contattare rapidamente il prestatore e di comunicare direttamente ed efficacemente con lo stesso, compreso l’indirizzo di posta elettronica;
  • il numero di iscrizione al repertorio delle attività economiche, REA, o al registro delle imprese;
  • gli elementi di individuazione nonché gli estremi della competente autorità di vigilanza qualora un’attività sia soggetta a concessione, licenza od autorizzazione;
  • il riferimento alle norme professionali e agli eventuali codici di condotta vigenti nello Stato membro di stabilimento e le modalità di consultazione dei medesimi;
  • il numero della partita IVA o altro numero di identificazione considerato equivalente nello Stato membro, qualora il prestatore eserciti un’attività soggetta ad imposta (attenzione: come già spiegato nel nostro articolo Dati obbligatori per un sito aziendale, il numero di partita iva deve obbligatoriamente comparire in homepage);
  • l’indicazione in modo chiaro ed inequivocabile dei prezzi e delle tariffe dei diversi servizi della società dell’informazione forniti, evidenziando se comprendono le imposte, i costi di consegna ed altri elementi aggiuntivi da specificare;
  • l’indicazione delle attività consentite al consumatore e al destinatario del servizio e gli estremi del contratto qualora un’attività sia soggetta ad autorizzazione o l’oggetto della prestazione sia fornito sulla base di un contratto di licenza d’uso”.

Con particolare riferimento alle professioni regolamentate, devono essere altresì indicato l’ordine professionale (o istituzione analoga) presso cui il prestatore sia iscritto e il numero di iscrizione, nonché il titolo professionale e lo Stato membro in cui è stato rilasciato.

b)Il venditore è, inoltre, tenuto (salvo che intervenga un diverso accordo tra parti che non siano consumatori), a fornire all’acquirente, prima che quest’ultimo proceda ad inoltrare l’ordine, le seguenti informazioni:

  • “le varie fasi tecniche da seguire per la conclusione del contratto;
  • il modo in cui il contratto concluso sarà archiviato e le relative modalità di accesso;
  • i mezzi tecnici messi a disposizione del destinatario per individuare e correggere gli errori di inserimento dei dati prima di inoltrare l’ordine al prestatore;
  • gli eventuali codici di condotta cui aderisce e come accedervi per via telematica;
  • le lingue a disposizione per concludere il contratto oltre all’italiano;
  • l’indicazione degli strumenti di composizione delle controversie.”

Tali ulteriori informazioni non sono richieste nel caso in cui il contratto venga concluso esclusivamente mediante lo scambio di messaggi di posta elettronica o comunicazioni individuali equipollenti.

Una volta effettuato l’ordine il venditore deve inviare all’acquirente, una conferma dell’avvenuta conclusione del contratto su un mezzo durevole. Ciò deve avvenire entro un termine di tempo ragionevole e, al più tardi, prima della consegna dei beni acquistati.

Nella conferma devono essere indicate le seguenti info:

  • “condizioni generali e particolari applicabili al contratto;
  • le informazioni relative alle caratteristiche essenziali del bene o del servizio;
  • l’indicazione dettagliata del prezzo, dei mezzi di pagamento, del recesso, dei costi di consegna e dei tributi applicabili”.

Per quanto riguarda, in particolare, il diritto di recesso occorre evidenziare che gli acquisti effettuati mediante e-commerce rientrano nel novero dei contratti conclusi a distanza.
Per tale forma contrattuale, il codice del consumo (art. 52) riserva all’acquirente il diritto di recedere dal contratto entro 14 giorni che decorrono dalla conclusione del medesimo o ve si tratti di contratto di servizi ovvero, nel caso di vendita, dal momento in cui l’acquirente entra in possesso del bene.

Quanto indicato nel presente articolo non ha la pretesa di aver trattato in maniera esaustiva la materia, che contempla un’ampia casistica. È infatti sempre consigliabile rivolgersi ad legale che controlli la correttezza e la completezza delle condizioni di vendite stillate.

Se hai bisogno di ulteriori informazioni o se hai la necessità di redigere i termini e le condizioni per il tuo e-commerce contattami per un’assistenza personalizzata.

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